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I cantieri edili rappresentano, dal punto di vista statistico, la realtà lavorativa in cui è più facile incorrere in eventi accidentali, poiché sono presenti sia rischi legati al luogo di lavoro sia alle attrezzature utilizzate.
La sicurezza nell’ambito di luoghi di lavoro è normata dal Testo unico sulla sicurezza; in cui viene prevista una normativa relativa alle costruzioni, ovvero ai cantieri temporanei o mobili. Il Testo Unico sulla sicurezza specifica i ruoli e le responsabilità che ha ogni attore del processo come il committente, il direttore lavori e il coordinatore della sicurezza.
All’interno del Piano per la Sicurezza e il Coordinamento nei cantieri, il geometra effettua un’analisi completa dei costi della sicurezza, del progetto, delle risorse umane necessarie per svolgere gli interventi e dei possibili rischi.
La figura del Coordinatore per la sicurezza assume oggi due funzioni, che possono eventualmente essere ricoperte anche da due professionisti diversi.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) lo troviamo nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Questa, viene nominata qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie. La nomina del CSE è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori.
Il coordinatore per la progettazione ha il compito di:
1) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
2) predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.
Gli obblighi a carico del CSE, invece, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ha il compito di:
1) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
2) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza;
3) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
4) verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
5) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
6) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
7) segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le eventuali inosservanze, proponendo la sospensione dei lavori. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
8) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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